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LA "RIFORMA DEL LAVORO BIAGI":
DAI CONTRATTI A PROGETTO ESCLUSI I GIORNALISTI PROFESSIONISTI
Dice l'articolo 61: "Sono escluse dal campo di applicazione delle tipologie contrattuali a progetto e occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi". Rimangono pertanto validi, per i giornalisti professionisti, i contratti cococo. I giornalisti pubblicisti possono essere titolari soltanto di contratti a progetto. I contratti cococo validi anche nelle pubbliche amministrazioni.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati - dice l'articolo 69 - rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 del presente decreto legislativo sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Con la pubblicazione imminenti sulla "Gazzetta Ufficiale" del "Dlgs Biagi" (meglio noto come "riforma del lavoro Biagi") scompariranno i cococo per far posto ai contratti a progetto (dai quali sono esclusi coloro che esercitano le professioni intellettuali e coloro che lavorano nel settore pubblico);
allo staff leasing, al lavoro ripartito (job sharing) e a chiamata (job on call). Queste alcune delle novità contenute nel decreto legislativo che attua la Riforma Biagi esaminata e approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio. Ecco nel dettaglio i principali capitoli del
Dlgs:
COLLOCAMENTO. Accanto ai centri per l'impiego fanno ingresso organismi privati o privato-sociali, le nuove Agenzie per il Lavoro, che potranno svolgere, a determinate condizioni, tutti i servizi per il mercato del lavoro: incontro tra
domanda e offerta, orientamento, formazione. È estesa anche a sindacati, Enti bilaterali, agenzie interinali, consulenti del lavoro e università la possibilità di effettuare attività di collocamento privato. I comuni inoltre
potranno fare collocamento con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati.
I servizi forniti dai privati sono gratuiti per i lavoratori e onerosi solo per le imprese.
BORSA DEL LAVORO. Fa il suo esordio anche una sorta di Borsa del lavoro. Un sistema informatico che dovrebbe permettere un incrocio più veloce ed efficiente tra specifiche proposte e richieste di lavoro in un mercato non più solo italiano ma europeo.
LAVORO A PROGETTO. Escono di scena i cococo. che ormai hanno raggiunto in
Italia i 2,4 milioni. Al loro posto i datori di lavoro potranno ricorrere ai cosiddetti lavoratori 'a progetto' per i quali l'impresa dovrà specificare 'missione', durata e compenso. L'obiettivo è quello di evitare l'utilizzo di contratti atipici per nascondere un rapporto di lavoro a tutti gli effetti dipendente. In particolare si tratta di un rapporto autonomo in cui il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro o una fase, con lavoro
prevalentemente o esclusivamente proprio, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri e i tempi di corresponsione del compenso. Il rapporto cessa nel momento in cui la realizzazione del progetto è portata a termine. L'articolo 61 dice: "Sono
escluse dal campo di applicazione delle tipologie contrattuali a progetto e occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi". Rimangono pertanto validi, per i giornalisti professionisti e per gli altri professionisti, i contratti cococo.
Va chiarito che sono professioni intellettuali quelle riconosciute come tali per legge (articolo 2229 del Cc) e per il cui esercizio è previsto un esame
di Stato (articolo 33, V comma, della Costituzione). La Fieg e la Fnsi, con l'accordo 24 febbraio 2001 (Cnlg 2001-2005) hanno fissato "alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo". L'articolo 1 di tale accodo recita: "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti
indicazioni: la data di inizio della collaborazione; la durata del rapporto di collaborazione; il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi
giornalistici); il corrispettivo pattuito; tempi e modalità di pagamento". Va chiarito che i giornalisti pubblicisti, quindi, possono essere titolari soltanto di contratti a progetto.
DIVIETO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATIPICI E CONVERSIONE DEL CONTRATTO.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61 (comma 1) sono considerati - dice l'articolo 69 - rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Qualora venga accertato dal giudice che il rapportoinstaurato ai sensi dell'articolo 61 del presente decreto legislativo sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
STAFF LEASING.
Si introduce il cosiddetto ''staff leasing'' o leasing di
manodopera finora vietato nel nostro ordinamento ma già usato in altri paesi.
In questo modo le aziende potranno 'affittarè la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine in presenza di particolari ragioni tecniche e organizzative. Le nuove regole definiscono inoltre con maggiore certezza il
confine tra l'appalto di servizi e la somministrazione di lavoro che dovrà avere avere tutti i requisiti già richiesti all'agenzia di lavoro temporaneo e tutte le tutele oggi previste per il lavoro interinale.
JOB SHARING.
E' il cosiddetto 'lavoro ripartito': un contratto anche a tempo indeterminato che introduce il principio della condivisione del lavoro, secondo il quale due o più persone in accordo con il datore assumono 'in solido'
un'unica obbligazione di lavoro. Ciò significa che ciascuno sarà indifferentemente tenuto nei confronti del datore all'esecuzione della stessa prestazione. Il contratto di 'job sharing' prevede quindi due intestatari, che possono liberamente concordare come ripartirsi gli incarichi e come
suddividersi in due o più fasce orarie un lavoro a tempo pieno.
JOB ON CALL.
E' il 'lavoro a chiamata', detto anche 'intermittente'. Il
lavoratore si mette a disposizione del datore e aspetta la sua chiamata: la prestazione viene quindi svolta in maniera discontinua e la disponibilità del prestatore potrebbe essere ricompensata da una sorta di indennità di disponibilità corrisposta dal datore oltre alla retribuzione per le ore
effettivamente lavorate. Questi contratti, per lo più a tempo indeterminato, offrono adeguate tutele a lavoratori.
LAVORO OCCASIONALE FINO A 5 MILA EURO.
I GIORNALISTI LIBERI PROFESSIONISTI
POSSONO LAVORARE SU "COMMESSE" (CHE POSSONO ABBRACCIARE IMPEGNI DI UN GIORNO COME DI UN MESE SULLA BASE DELLE IPOTESI PROFESSIONALI DEL TARIFFARIO), OPPURE POSSONO LAVORARE CON PARTITA IVA, CON CONTRATTO CHE PREVEDA LA CESSIONE DEI
DIRITTI D'AUTORE OPPURE COME COCOCO. CHI SVOLGE ATTIVITÀ GIORNALISTICA OCCASIONALE O CEDE I PROPRI DIRITTI NON È TENUTO A ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPGI (O INPGI-2). La prestazione occasionale non può comunque
durare più di trenta giorni l'anno. Né essere retribuita con un compenso superiore a 5mila euro con lo stesso committente. I giornalisti professionisti, come riferito, sono esclusi (ex art. 61 del Dlgs) dalla sfera di applicazione della normativa sul lavoro occasionale. Il Consiglio nazionale dell'Ordine
ogni anno approva "la tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d'autore". Significa che i giornalisti possono svolgere attività collegata alle varie ipotesi del Tariffario (servizi e articoli per riviste e giornali, servizi e articoli per le tv e le radio nonché le testate web, lavoro da ufficio stampa, etc). I giornalisti liberi professionisti vivono in attesa di "commesse" (che possono abbracciare impegni di un giorno come di un mese
sulla base delle ipotesi professionali del Tariffario), oppure possono lavorare con partita Iva, con contratto che preveda la cessione dei diritti d'autore oppure come cococo. Chi svolge attività giornalistica occasionale o cede i
propri diritti non è tenuto a iscriversi alla gestione separata dell'Inpgi (o Inpgi2).
FORMAZIONE. L'obiettivo della riforma è assicurare la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita. A questo fine il decreto prevede che il contratto di apprendistato consenta ai giovani fino a 29 anni di conseguire qualifiche specifiche concorrendo anche a garantire il diritto/dovere ad un percorso educativo di almeno 12 anni introdotto dalla riforma Moratti.
Quanto al contratto di formazione lavoro è sostituito da quello di inserimento che permetterà di adattare le competenze professionali di lavoratori, giovani o
in difficoltà a qualunque età ad un determinato contesto lavorativo.
PART TIME.
Saranno i contratti collettivi e individuali a definire le modalità a tutela del lavoratore (congruo preavviso, limiti temporali, remunerazione
dello straordinario ecc...).
CERTIFICAZIONE.
Un meccanismo innovativo per certificare su base volontaria il tipo di prestazione svolta ridurrà il rischio di contenziosi nella qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro. Una specifica procedura quindi permetterà di certificare le tipologie di contratti.
Antonio Negro |