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DUE IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SUL LAVORO GIORNALISTICO DEI GRAFICI E SUL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE
Il lavoro del grafico ha natura giornalistica quando contribuisce al contenuto del messaggio Mediante la scelta delle modalità di presentazione dell'informazione - Il lavoro del giornalista è costituito da una "prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione" (Cass.
1.6.98 n. 5370, e precedenti, nei quali trova man mano risonanza: Cass. n. 899/96, n. 1827/95, n. 536/93, n. 2166/92, n. 4547/90). Il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un'interpretazione del fatto.
Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l'immagine,il disegno, la grafica (e con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando).
In questo quadro è da valutare anche l'attività del grafico. Questa può esaurirsi nel mero conferimento della necessaria forma al messaggio (da comunicare), ovvero estendersi ad una scelta. In questa seconda ipotesi, nella misura in cui la "forma" (pur meramente grafica) del messaggio diventa "contenuto", l'attività assume natura giornalistica. Adoperare un certo carattere tipografico e non altro ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), essendo il prodotto della valutazione delle potenzialità racchiuse nel fatto stesso (nei confronti dell'interesse del destinatario del messaggio), costituisce di per sé, quale mediazione fra fatto e comunicazione, un contributo al contenuto del messaggio: un'interpretazione. In questa seconda ipotesi, assume ovviamente rilievo (ai fini del riconoscimento della predetta natura) la misura (quantitativa e qualitativa) di questo contributo, nel quadro complessivo dell'attività svolta.
Ed assume rilievo la sottoposizione al potere gerarchico d'un art director: questa presenza non esclude la natura giornalistica dell'attività grafica solo nella misura in cui non limiti gravemente la creatività del lavoratore subordinato e non gli precluda la possibilità di partecipare attivamente all'elaborazione del messaggio: non escluda il suo contributo di pensiero (Cassazione Sezione Lavoro n. 5162 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco). La dequalificazione consiste nell'abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore - Con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della professionalità - Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale.
Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro).
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