Statuto
Art.1
E' costituita un associazione denominata: “Associazione calabrese giovani giornalisti”
Art.2
L'associazione ha sede in Catanzaro alla Via Galeazzo di Tarsia n. 12. Con delibera dell'assemblea straordinaria potrà trasferire la sede dell'associazione nell'ambito della Regione Calabria ed istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con “rappresentanza stabile” sempre in Calabria
Art.3
La durata dell'associazione è illimitata.
Art.4
L'associazione è un ente non commerciale ai sensi del D. Lgs.4 dicembre 1997 n. 460, è apartitica, apolitica, non persegue fini di lucro, neanche indirettamente.
L'associazione ha il fine di promuovere attività legate al mondo del giornalismo e della professione giornalistica, senza escludere finalità di mutua assistenza tra i suoi membri.
L'associazione ha, altresì, scopi culturali ed, in particolare, la promozione su tutto il territorio regionale ed anche presso le comunità calabresi nel mondo dei valori a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale mediante corsi, conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre, scambi culturali anche in collegamento con il mondo della scuola e del volontariato.
Art.5
L'associazione trae i mezzi per conseguire il proprio scopo:
• dalle quote associative;
• dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
• dai contributi, sovvenzioni, donazioni, liberalità, elargizioni, lasciti, erogazioni, finanziamenti e da quant'altro l'associazione riceva a qualsiasi titolo da persone fisiche, enti pubblici o privati;
• Da quanto di attivo resti da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dall'associazione per il conseguimento dello scopo associativo;
• Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
• Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.6
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto ai sensi di legge dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il conto revisionale annuale dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro il 31 del mese di dicembre.
Il rendiconto economico e finanziario ed il conto revisionale annuale devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che intendessero consultarli e vi rimarranno affissi per i quindici giorni successivi ala loro approvazione. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.7
Il numero degli associati è illimitato.
Possono chiedere di essere ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che non abbiano superato il limite di 39 anni di età compiuti e svolgano (anche a prescindere dall'iscrizione all'Ordine) attività giornalistica, foto-giornalistica, grafica applicata al giornalismo anche pubblicistica o che risultano iscritti nei registri professionisti, praticanti o pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria o che, iscritti ad altro Ordine dei Giornalisti, risiedano o siano domiciliati il Calabria; le quali si riconoscono nei principi statutari dell'associazione e diano pieno affidamento sulla loro adesione agli scopi ed allo statuto dell'associazione e sulla partecipazione ale attività sociali.
La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta e dovrà essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dello statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea in sede ordinaria con il voto favorevole, tanto in prima che in seconda convocazione, di due terzi dei presenti.
Il rifiuto dell'ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato all'interessato.
L'associato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della propria ammissione all'associazione dovrà versare la quota di iscrizione che dal Consiglio Direttivo verrà comunicata al richiedente unitamente alla comunicazione dell'ammissione.
La quota associativa annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo che dovrà indicarne modalità e termini del versamento da rendere noti agli associati almeno quindici giorni prima della scadenza.
La partecipazione all'associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Art.8
Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
L'adesione all'associazione comporta gli apporti e gli obblighi di:
• corrispondere puntualmente le quote contributive nelle misure stabilite dall'organo amministrativo, nonché gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea a copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'associazione;
• osservare scrupolosamente l'atto costitutivo, lo statuto e tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le competenze statutarie;
• partecipare all'attività dell'associazione e non intralciare lo svolgimento della stessa;
• tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa.
Art.9
La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.
L'associato può recedere dall'associazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione dell'associato è deliberata per gravi motivi dall'assemblea; deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti, deve essere specificatamente motivata e produce effetti dalla sua notifica all'interessato.
Può essere escluso l'associato per:
• non ottemperanza alle disposizione del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
• svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione o che comportino danni gravi, anche morali, all'associazione medesima;
• Per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione e per evidente incompatibilità morale con le sue finalità sociali;
• Per comportamento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
L'associato potrà richiedere l'esame del provvedimento di esclusione all'autorità giudiziaria.
L'associato escluso non potrà essere più ammesso all'associazione.
Le decadenza per morosità dell'associato si verifica per il mancato pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale associativa protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui la presente statuto.
Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
• morte;
• recesso;
• esclusione; morosità nel versamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.
Art.10
L'associazione è organizzata secondo criteri democratici e con organi liberatamene eleggibili ed in assenza di limitazioni soggettive alle candidature.
Sono organi dell'associazione:
• L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
• IL CONSIGILO DIRETTIVO. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa della carica ricoperta e connesse all'adempimento dei relativi obblighi.
Art.11
L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa.
Rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del conto revisionale annuale. L'assemblea, inoltre, dovrà essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da un terzo dei consiglieri.
Art.12
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto di convocazione trasmesso a ciascun associato a mezzo lette |